lunedì 4 gennaio 2016

SDL CENTROSTUDI: PERIZIA SALVA AZIENDA DA DECRETO INGIUNTIVO DI 800.000 EURO

Altro successo di SDL Centrostudi sul fronte delle Banche.

Sdl Centrostudi


La società E. s.p.a. ha proposto opposizione attraverso l’avv. prof. Piero Lorusso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca per il recupero della complessiva somma di euro 800.000,00, quale saldo debitorio dei c/c nn., fondandola sulla perizia di SDL da cui sono emerse sia usura sia anatocismo.


A fondamento della spiegata impugnativa l’opponente ha dedotto la risalenza al 1966 dei due contratti di conto corrente posti dalla banca alIa base della propria pretesa monitoria, oggetto nel corso del tempo, oltre di rinnovate numerazioni, di svariate irregolarità ai suoi danni, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi; l’applicazione di interessi passivi al tasso ultralegale e di commissioni di massimo scoperto pure a fronte di una mancata originaria pattuizione in forma scritta; la postergazione delle valute ne pagamento degli assegni presentati per l’incasso.

A fronte di tale difesa, la Banca ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto opposto, facendo rilevare in particolare come i rapporti contrattuali siano stati regolati sin dall’origine in forma scritta, come da contratti versati agli atti del procedimento monitorio.

Orbene, in forza del disposto dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

In particolare, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento idoneo a provare. ex artt. 2699 ss. c.c., il fondamento delle eccezioni del debitore ingiunto (convenuto sostanziale) e, conseguentemente, l’infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente in monitorio (attore sostanziale).

E’ evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell’esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. II creditore che ha agito per l’adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e può limitarsi alia mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cosi Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).

Nel caso di specie, benché l’attore in senso sostanziale abbia versato in atti il titolo negoziale della propria pretesa (ossia i contratti sottoscritti, in cui risulta regolamentato il tasso di interesse passivo e pattuita una commissione di massimo scoperto, appare assistita da verosimile fondatezza, almeno a livello di delibazione sommaria, la censura dell’opponente afferente alla nullità della clausola negoziale che configura usura, anatocismo e una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una frequenza annuale di capitalizzazione degli interessi attivi. Ciò porta ad ipotizzare la necessità di rideterminare il credito della Banca nei confronti del correntista, almeno in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha reso legittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se accompagnata da una pari frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi; e, peraltro, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, appare verosimile ritenere che tale rideterminazione dovrà avere luogo espungendo, in relazione al periodo in oggetto, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Va denegata, pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sulla validità -in tutte le loro clausole – dei contratti azionati in via monitoria da BP e sull’esatto ammontare del credito vantato da parte opposta.

Avv. Prof. Piero Lorusso



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domenica 3 gennaio 2016

ANATOCISMO: CHI PUÒ RICHIEDERE INDIETRO I SOLDI?

Qualcuno si presenta di persona al nostro centro di Mazzano (BD), in molti telefonano al numero verde di SDL Centrostudi, altri chiedono chiarimenti via email o tramite il form dei contatti.  In queste ultime settimana il nostro centro ha ricevuto numerose richieste da parte di persone che si sono viste recapitare a casa una lettera dalla propria banca in materia di anatocismo, la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi.



Gli istituti hanno quasi sempre conteggiato l'interesse composto ogni tre mesi. 
Per dirla in maniera più semplice: se uno scoperto prevede interessi a favore della banca del 15%, questi verranno conteggiati ogni tre mesi e sommati alla cifra totale dovuta dal cliente dell'istituto su cui poi si calcolano di nuovo gli interessi.

In questo modo il debito cresce a dismisura e a danno del correntista.

Cominciamo con il dire che l’usura bancaria è un reato penale, anche se 90% delle volte rimane materia civilistica.  La Legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Niente interessi su interessi dunque. Somme che possono diventare di una certa entità per le famiglie e ancora di più per le aziende.
Il fatto è che le banche hanno continuato imperterriti a svolgere questa pratica in attesa di chiarimenti dal Tesoro (Circ) . Tuttavia nel corso degli ultimi mesi parecchi tribunali hanno stabilità l'illeicità di tale comportamento.


Se avete un conto corrente, avete ottenuto un prestito, un credito personale (es. finalizzato all'acquisto rateale), un mutuo, un prestito contro cessione del quinto dello stipendio ecc. ecc. forse non lo sapete ma potreste pagare più interessi sulle somme prestate di quanto non sia lecito.  
Ora le banche dovrebbero restituire le somme incassate.

Quali sono i correntisti che possono riavere indietro i soldi? Tutti quelli che hanno un conto corrente al quale sono stati applicati interessi anatocistici, in quanto scoperto o per esempio su un fido in corso che hanno sforato. Nel caso la banca non voglia restituire i soldi indietro è possibile richiedere a SDL Centrostudi una perizia e poi procedere per vie legali.

La Fondazione SDL ha esaminato oltre 46.000 conti correnti in capo a 14 mila imprese, per un complesso di 125 mila addetti: si scopre che il 99% dei conti correnti presenta anomalie, il 71% tassi di interesse superiori alla soglia di usura, e che ogni 100 euro un’alta percentuale non era dovuta.

In molti casi si tratta di anatocismo, ovvero l'applicazione di interessi sugli interessi maturati, che fanno crescere il debito verso la banca. E i clienti non se accorgono.

Negli ultimi mesi sono state emesse in Italia diverse condanne ottenute attraverso sentenze e ordinanze nei confronti di banche e istituti di credito che hanno praticato l’anatocismo. SDL Centrostudi pubblica tra l'altro tutte le sentenze delle controversie che sostiene per i propri clienti e offre analisi gratuita delle anomalie finanziarie su conti correnti, mutui, leasing, derivati e atti impositivi. Potete anche scaricare l'App gratuita per essere costantemente aggiornati. 


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