venerdì 25 maggio 2018

ANATOCISMO BANCARIO: COME DIFENDERSI

L’anatocismo bancario è uno dei reati più subdoli e più devastanti per i conti correnti dei risparmiatori. 

anatocismo, sdl centrostudi

Secondo quanto riporta l’art. 1283 del Codice Civile, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, a patto che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. L’anatocismo è uno strumento che aumenta il debito anziché ridurlo, creando interessi aggiuntivi su interessi già scaduti, conteggiandoli quindi come se fossero parte del capitale. 

Non molti sanno in cosa consista l’anatocismo. Eppure secondo alcune stime recenti della Fondazione SDL vi sarebbero anomalie nel 98,76% dei casi che riguardano soprattutto il fenomeno del calcolo degli interessi sugli interessi maturati. In pratica vengono calcolati interessi aggiuntivi sugli interessi ancora da versare all’istituto di credito, aumentando conseguentemente il debito nei confronti dell’istituto stesso. Ne parla la rivista FINANZA & BUSINESS

La legge non consente, allo stesso modo degli altri ordinamenti europei, il patto anatocistico preventivo, che limita la libertà negoziale del debitore, costringendolo ad accettare condizioni sfavorevoli, a volte capestro, per ottenere il finanziamento desiderato. 

Per diverso tempo gli istituti bancari, legittimati anche da una giurisprudenza non coerente con quanto riportato su Codice Civile, capitalizzavano gli interessi passivi trimestralmente, ricalcolando quindi gli interessi ogni tre mesi. Gli interessi attivi che spettavano a chi doveva restituire il finanziamento erano invece capitalizzati e calcolati annualmente. A partire da una storica sentenza emessa nel 1999 da Piero Calabrò, attuale presidente della Fondazione SDL e dell’istituto INPGD, l’orientamento ha iniziato a cambiare, confermato anche dalle sentenze della Cassazione che rilevava (meglio tardi che mai) un uso contra legem, e soprattutto a svantaggio dei consumatori. 

La legislazione in merito all’anatocismo è stata modificata in modo da imprimere il cambiamento di giurisprudenza sempre più a fondo, e l’attuale art. 17 bis lett. b della L. n. 49/16 prevede che gli interessi debitori maturati, compresi anche quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 

Tuttavia, il n. 2 della lett. b della disposizione citata specifica che il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

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